Linea Vita
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Dal 2010 la nostra ditta fornisce un servizio in più alle aziende, cioè la possibilità di avere ad un prezzo competitivo, una valida soluzione per quanto riguarda i sistemi anticaduta, diventati obbligatori da Settembre 2009 per gli edifici di nuova costruzione.
Le cadute dall’alto costituiscono uno degli infortuni più frequenti e con esito quasi sempre drammatico del nostro Paese.
Il responsabile dell’immobile (l’amministratore condominiale, il proprietario, ecc.), il progettista, o il datore di lavoro (ma anche i dirigenti, preposti ecc.) possono essere coinvolti in serie azioni penali e civili se emergono violazioni delle normative vigenti.
Le leggi prevedono per i lavori eseguiti ad una altezza superiore a 2 metri con rischio di caduta la predisposizione di idonee opere provvisionali (es. ponteggi, parapetti, uso di autoscala ecc…).
Le normative di sicurezza concedono però una deroga a tale disposizione se vengono effettuati lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, installazioni di impianti ecc…) mediante personale addestrato che utilizzi idonei sistemi anticaduta (es. linea vita certificata, imbracatura di sicurezza).
Il problema cadute dall’alto
Purtroppo, quasi sempre non si trovano sui tetti, sulle coperture, su impianti e simili idonei punti di aggancio per le imbracature di sicurezza, di conseguenza, nella migliore delle ipotesi i lavoratori si legano ad attrezzature, componenti di impianti, comignoli, supporti per antenne, scale, infissi e simili senza avere alcuna garanzia che ciò che hanno fatto sia idoneo alla loro sicurezza.
Inoltre, spesso non viene minimamente gestito l’accesso alla copertura o all’impianto.
Facile è trovare botole che conducono alla copertura non chiuse a chiave, scale non a norma di legge, persone che lavorano sul tetto senza idonei DPI (imbraghi, calzature, elmetti ecc..), mancanza di avvertimenti o altri accorgimenti per l’accesso a materiali molto fragili.
Nell’analisi dei rischi massima considerazione deve essere dedicata all’esame di quelle che possiamo definire le “concause”prevedere l’accadimento non solo dei rischi canonici, ma la presenza simultanea di più eventi simultanei. L’esame delle concause ovviamente non potrà mai essere considerato esaustivo per l’impossibilità oggettiva di poter prevedere in modo puntuale tutti i possibili accadimenti e pertanto non va mai intrapreso con eccesso di zelo o con atteggiamento timoroso.
Ci si deve limitare a prendere in considerazione che un evento negativo, indipendente dalla nostra volontà, possa determinarsi mentre si sta lavorando in quota. In definitiva:
• Un rischio da solo può non determinare necessariamente un incidente per quanto ignorarlo sia una grave mancanza nelle procedure di sicurezza.
• Un singolo rischio non deve mai essere considerato tale, in quanto altri potenziali rischi potrebbero manifestarsi contestualmente, aumentando in maniera esponenziale la possibilità di un incidente.
• Affrontare un rischio noto unitamente ad un rischio potenziale non ponderabile, ma da considerarsi sempre in agguato, aumenta sensibilmente i margini di sicurezza e riduce gli effetti della sommatoria di più rischi contemporanei.
• Il rispetto delle procedure di sicurezza deve essere costante e metodico come lo è per tutti coloro che svolgono attività ad alto rischio.
• Nelle attività rischiose, la supponenza, l’improvvisazione e la mancanza di professionalità spesso si pagano con la vita.
La prevenzione degli infortuni è quindi un aspetto fondamentale della programmazione dei lavori in quota e quando il dislivello è maggiore di quello imposto dalla legislazione vigente. Essa deve rappresentare un obbligo per i datori di lavoro e per tutti i lavoratori. In quest’ottica di sicurezza totale i DPI anticaduta rappresentano il miglior sistema di protezione e prevenzione dalle cadute dall’alto, riducendo i rischi residui.
I rischi a cui si è esposti nei lavori in quota sono sia relativi alla caduta dall’alto vera e propria sia alla specifica attività da svolgere. Le principali tipologie di rischio possono essere riassunte come segue:
– rischio di lesioni gravi a seguito di caduta dall’alto;
– rischio che si manifesta successivamente alla caduta derivante da:
• oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (cd. “effetto pendolo”);
• arresto improvviso del moto di caduta dovuto all’azione dell’imbracatura stessa
• sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta (fattore importante in questo caso è anche il tempo di sospensione)
– rischio connesso al DPI anticaduta derivante da:
• non perfetta adattabilità del DPI;
• intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;
• inciampo su parti del DPI;
– rischio innescante la caduta derivante da:
• scarsa stabilità e sicurezza nei movimenti sul ponteggio (es calzature non adatte)
• insorgenza di vertigini;
• cause connesse a visibilià e/o abbagliamento
• condizioni climatiche avverse (sole, ghiaccio, vento, pioggia, temperatura)
– rischio specifico dell’attività lavorativa:
• natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.);
• natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.);
• natura chimica;
• natura elettrica;
In ogni istante della attività lavorativa, l’esposizione ai rischi, in special modo se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente percepibili dal lavoratore prima dell’evento, deve essere nulla. Va inoltre ricordato che è molto importante non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, possono portare a gravi malesseri a causa dell’azione dell’imbracatura.